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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 53 del 2004

Decisione
decisa il 2004-01-20, depositata il 2004-01-29
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:53
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 28345

  • Processo penale
  • Procedimento davanti al giudice di pace
  • Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari
  • Mancata previsione
  • Assunta lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, cost.
  • Questione già dichiarata manifestamente infondata
  • Omessa descrizione della fattispecie del giudizio 'a quo' e totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace trovi applicazione l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi ‘a quibus’ e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità. – Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e 10/2004. – In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, ricordate le ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317/2003.

Norme impugnate

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

Parametri

Massima n. 28346

  • Processo penale
  • Procedimento davanti al giudice di pace
  • Citazione a giudizio
  • Avviso all’imputato circa la possibilità di presentare domanda di oblazione
  • Mancata previsione
  • Assunta lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, cost.
  • Questione già dichiarata manifestamente infondata
  • Omessa descrizione della fattispecie del giudizio 'a quo' e totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi ‘a quibus’ e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità. – Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e 10/2004. – In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, ricordate le ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317/2003.

Norme impugnate

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Firenze con ordinanze del 17 dicembre 2002, iscritte ai nn. 392, 393, 394, 395, 396, 397 e 398 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che il Giudice di pace di Firenze, con sette ordinanze (r.o. da n. 392 a n. 398 del 2003) di analogo contenuto, in accoglimento di eccezioni di illegittimità costituzionale proposte dalla difesa degli imputati, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della «normativa di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace trovi applicazione l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari; che con le ordinanze iscritte al n. 392 e al n. 393 del registro ordinanze 2003 il rimettente ha inoltre sollevato questioni di costituzionalità della stessa «normativa», nella parte in cui non è previsto che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione; che nelle ordinanze iscritte al n. 392, al n. 393 e al n. 397 del registro ordinanze 2003 il giudice a quo, prima di sollevare la questione, «accoglie l'eccezione sollevata dal difensore relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testi ex art. 20, comma 2, lettera c), d.lgs n. 274 del 2000» e «dichiara nullo il decreto di citazione a giudizio»; che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per carenza assoluta di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che, data l'identità delle questioni principali sollevate, può disporsi la riunione dei giudizi; che questioni analoghe a quelle concernenti la disciplina della citazione a giudizio e la mancata previsione dell'avviso circa la possibilità per l'imputato di presentare domanda di oblazione sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e n. 10 del 2004; che peraltro le ordinanze di rimessione difettano della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione; che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317 del 2003); che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Giudice di pace di Firenze con ordinanze del 17 dicembre 2002, iscritte ai nn. 392, 393, 394, 395, 396, 397 e 398 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2003.
punto 4
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 5
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 6
Ritenuto che il Giudice di pace di Firenze, con sette ordinanze (r.o. da n. 392 a n. 398 del 2003) di analogo contenuto, in accoglimento di eccezioni di illegittimità costituzionale proposte dalla difesa degli imputati, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della «normativa di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace trovi applicazione l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari; che con le ordinanze iscritte al n. 392 e al n. 393 del registro ordinanze 2003 il rimettente ha inoltre sollevato questioni di costituzionalità della stessa «normativa», nella parte in cui non è previsto che la citazione a giudizio contenga, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione; che nelle ordinanze iscritte al n. 392, al n. 393 e al n. 397 del registro ordinanze 2003 il giudice a quo, prima di sollevare la questione, «accoglie l'eccezione sollevata dal difensore relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testi ex art. 20, comma 2, lettera c), d.lgs n. 274 del 2000» e «dichiara nullo il decreto di citazione a giudizio»; che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per carenza assoluta di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
punto 7
Considerato che, data l'identità delle questioni principali sollevate, può disporsi la riunione dei giudizi; che questioni analoghe a quelle concernenti la disciplina della citazione a giudizio e la mancata previsione dell'avviso circa la possibilità per l'imputato di presentare domanda di oblazione sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231 del 2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e n. 10 del 2004; che peraltro le ordinanze di rimessione difettano della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione; che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317 del 2003); che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili.
punto 8
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Firenze, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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