Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 24/09/1990 Cc. (dep. 12/11/1990) Rv. 185723 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - OPERA DI RIEDUCAZIONE - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO - VALUTAZIONE - FRAZIONATA PER SEMESTRE - AMMISSIBILITÀ.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - OPERA DI RIEDUCAZIONE - PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO - VALUTAZIONE - FRAZIONATA PER SEMESTRE - AMMISSIBILITÀ.*
Ai fini della liberazione anticipata, il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione dev'essere formulato frazionatamente, per ogni singolo semestre di pena scontata, in quanto il legislatore, con la nuova formulazione del testo dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotta con l'art. 18 legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha inteso porre l'accento sul semestre come parametro di valutazione, così superando i contrasti manifestatisi proprio sulla possibilità della valutazione frazionata. (Conf mass n 181004; (contra mass n 159462; (contra mass n 156853, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)