Sez. 1, Sentenza n. 744 del 14/04/1983 Cc. (dep. 10/06/1983) Rv. 159462 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DELLA PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE.*
Ai fini della riduzione di pena per liberazione anticipata, mentre è inammissibile una valutazione frazionata per semestri, perché inconciliabile con la continuità dell'opera di trattamento svolta dagli operatori penitenziari nei confronti del soggetto, è possibile una valutazione separata di periodi distinti di carcerazione, tra i quali sussista interruzione con inizio di una nuova attività di trattamento, e come tale, suscettibili di apprezzamento autonomo. (V mass n 156375).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)