Sez. U, Sentenza n. 3462 del 04/08/1977 (Rv. 387024 - 01)
SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NATURA - INSERIMENTO DI UN SUO DIPENDENTE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA ITALIANA - PUBBLICO IMPIEGO - PERSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
SPORT - CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - NATURA - INSERIMENTO DI UN SUO DIPENDENTE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA ITALIANA - PUBBLICO IMPIEGO - PERSISTENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Il comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ha natura di ente pubblico non economico, sicche l'inserimento di un suo dipendente (nella specie, il segretario generale) nell'organizzazione della federazione ginnastica italiana, che ne costituisce un organo, non modifica il rapporto di pubblico impiego e non sottrae le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 306/67, mass 326134; (Conf 3115/76, mass 381896).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST., Legge 16/02/1942 num. 426 art. 5, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)