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Sez. U, Sentenza n. 3115 del 08/09/1976 (Rv. 381896 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONI - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1976-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381896-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONI - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il CONI e ente pubblico non economico, in quanto persegue le sue finalita non pubblicistiche, dirette al coordinamento e alla disciplina dell'attivita sportiva, comunque e da chiunque esercitata, attraverso strutture e organismi che prescindono da qualsiasi criterio di redditivita, provvedendo, in particolare, sotto la vigilanza del ministero del turismo e dello spettacolo, al finanziamento, alla sorveglianza e alla tutela delle organizzazioni che si dedicano allo sport, nonche all'approntamento degli atleti e dei mezzi idonei per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Conseguentemente, le controversie di lavoro dei suoi dipendenti rientrano nella Competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, ai sensi dell'art 7 della legge 6 dicembre 1971, n 1034.*

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1942 num. 426 CORTE COST., Legge 31/07/1959 num. 617 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)