Sez. 1, Sentenza n. 4613 del 20/05/1987 (Rv. 453278 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - INTERESSI PASSIVI - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - INTERESSI PASSIVI - PRESUPPOSTI.*
Poiché, a norma dell'art. 91 d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, il reddito netto tassabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie b e c/1 è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto ad imposta e quello delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito, a legittimare la detrazione degli interessi passivi ai sensi del successivo art. 92, non basta la semplice loro allegazione nella dichiarazione dei redditi con l'indicazione dei dati d'identificazione del creditore, con le caratteristiche indicate dal detto art. 92, ma occorre anche che essi siano inerenti alla produzione del reddito soggetto ad imposta. (V 6548/86, mass n 448699; (V 171/73, mass n 361952).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 91, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 92, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)