Sez. 1, Sentenza n. 6548 del 08/11/1986 (Rv. 448699 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - INTERESSI PASSIVI - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - INTERESSI PASSIVI - PRESUPPOSTI.*
Nel sistema del T.U. N. 645 del 1958, gli interessi passivi erano detraibili dal reddito lordo in quanto (e nell'ammontare in cui) fossero qualificabili come costi inerenti alla produzione del reddito e fossero dovuti a soggetti aventi domicilio o Sede in Italia, oppure tassabili in via di rivalsa. L'inerenza alla produzione del reddito doveva intendersi sussistente non in relazione ad ogni Onere o costo sostenuto dal soggetto d'imposta, ma solo quando gli interessi fossero legati al reddito prodotto da un vincolo di strumentalità e destinazione. Pertanto, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, non è sufficiente che essi siano stati corrisposti a seguito della acquisizione di capitali da parte dell'impresa, ma occorre che risulti la ragione giustificativa delle operazioni di finanziamento e il concreto impiego delle somme conseguite in attività produttive del reddito imponibile. (V 3229/73, mass n 367062; (V 2056/71, mass n 352719; (V 513/71, mass n 350178).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 91, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)