Sez. L, Sentenza n. 4924 del 17/11/1989 (Rv. 464266 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - ASSOGGETTABILITÀ - RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - ASSOGGETTABILITÀ - RIVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*
La rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. costituisce una componente essenziale del complessivo credito di lavoro soddisfatto tardivamente, che è strettamente connessa al credito originario e, come questo, trova titolo, immediato e diretto, nel rapporto di lavoro, sicché è assoggettata allo stesso regime fiscale del credito di lavoro cui accede e, quindi, anche alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. (Conf 6309/87, mass n 454187, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)