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Sez. 3, Sentenza n. 18804 del 23/09/2015 (Rv. 636890 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Determinazione del "quantum debeatur" - Liquidazione in via equitativa - Applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. - Conseguenze in ordine alla ripartizione degli oneri probatori tra le parti.
Stato
decisa il 2015-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636890-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

In materia di arricchimento senza causa, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)