Sez. 1 - , Ordinanza n. 14670 del 29/05/2019 (Rv. 654169 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Prestazione fornita dal professionista alla Pubblica Amministrazione - Assenza di contratto valido ed efficace - Ingiustificato arricchimento - Calcolo dell’indennizzo - Quantificazione del lucro cessante - Inapplicabilità della tariffa professionale - Sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche del professionista - Necessità di assicurare ristoro - Valutazione equitativa dell’indennizzo - Ammissibilità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
La diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)