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Sez. L, Sentenza n. 24164 del 26/11/2015 (Rv. 637757 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Attività delle guardie giurate - Carattere ontologicamente discontinuo - Conseguente sottrazione al pagamento dell'aliquota contributiva per lavoro straordinario "ratione temporis" applicabile - Esclusione - Accertamento caso per caso - Necessità.
Stato
decisa il 2015-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637757-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

L'attività delle guardie giurate non può ritenersi ontologicamente discontinua o di semplice attesa o custodia ai sensi dell'art. 3 del r.d.l. n. 692 del 1923 sulla limitazione dell'orario di lavoro, con equiparazione a quella dei custodi e guardiani diurni e notturni, previsti ai nn. 1 e 2 della tabella di cui al r.d. n. 2657 del 1923, e conseguente sottrazione all'addizionale contributiva di cui all'art. 2, comma 19, della l. n. 549 del 1995 "ratione temporis" applicabile, ma la discontinuità delle loro mansioni può affermarsi solo se risulta da un accertamento in concreto, compiuto caso per caso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 19 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)