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Sez. L, Sentenza n. 8337 del 29/07/1995 (Rv. 493484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Attività delle guardie giurate - Carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - Configurabilità - Esclusione - Discontinuità - Accertamento caso per caso - Necessità - Fattispecie relativa all'applicabilità del contributo a favore del fondo per la disoccupazione in riferimento alle retribuzioni corrisposte per il lavoro straordinario.
Stato
decisa il 1995-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

L'attività delle guardie giurate non può ritenersi ontologicamente discontinua o d semplice attesa o custodia, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 sulla limitazione dell'orario di lavoro, con equiparazione a quella dei custodi e guardiani diurni e notturni, previsti ai nn. 1 e 2 della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, ma la discontinuità delle loro mansioni Può affermarsi solo se risulta da un accertamento in concreto compiuto caso per caso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito - in una causa relativa all'applicabilità del contributo a favore del fondo per la disoccupazione previsto, in riferimento alle retribuzioni corrisposte per lavoro straordinario, dall'art. 5-bis del R.D.L. n. 262/1923, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955 n. 1079 - aveva escluso la discontinuità del lavoro prestato da guardie giurate dipendenti da un istituto di vigilanza, valutando in punto di fatto, tra l'altro, la previsione da parte dei contratti collettivi e degli ordini di servizio dello svolgimento dell'attività in continua condizione di allerta e con notevole attenzione e concentrazione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST., Legge 30/10/1955 num. 1079

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)