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Sez. 2, Sentenza n. 23823 del 21/12/2012 (Rv. 624398 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Inadempimento anticipato - Nozione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624398-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

L'inadempimento contrattuale può anche essere anticipato rispetto alla scadenza prevista per l'adempimento ("anticipatory breach"), qualora il debitore, in violazione dell'obbligo di buona fede, tenga una condotta che renda impossibile o antieconomica la prosecuzione del rapporto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva dichiarato inadempiente il promittente venditore il quale, impegnatosi a trasferire un'unità abitativa, vi aveva aperto una porta di comunicazione con l'unità adiacente, rendendo non più identificabile l'oggetto della promessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1185, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)