Sez. 1, Sentenza n. 2212 del 28/03/1983 (Rv. 427058 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - EFFETTI - ERRORE DI SCRITTURAZIONE - RETTIFICA - TERMINI.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO - EFFETTI - ERRORE DI SCRITTURAZIONE - RETTIFICA - TERMINI.*
L'erroneo accreditamento da parte di una banca, in conseguenza di un mero scambio involontario di schede e di numeri di conto, del versamento effettuato da un correntista sul conto corrente di un diverso cliente, integra un'ipotesi di errore di scritturazione che, nonostante l'approvazione dell'estratto-conto, trasmesso al cliente a norma dell'art. 1832, comma primo, cod. civ., può essere fatto valere e rettificato dalla banca nel termine semestrale di cui al secondo comma dello stesso articolo. (V 280/82, mass n 417984; (V 26/68, mass n 330822).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)