Sez. 1, Sentenza n. 26 del 08/01/1968 (Rv. 330822 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - APPROVAZIONE DEL CONTO- DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.*
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - APPROVAZIONE DEL CONTO- DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.*
La norma dell'art. 1932 cpv.Del cod. civ., secondo cui l'approvazione del conto, in un rapporto di conto corrente, non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni, si riferisce ai vizi formali del conto, mentre restano fuori dalla previsione della citata norma le contestazioni fondate su ragioni sostanziali, attinenti alla legittimita dell'inclusione o della eliminazione di partite dal conto corrente. Agli effetti previsti dalla citata norma, rappresenta vizio formale e non gia contestazione di carattere sostanziale il divario tra l'importo di un versamento risultante dalla ricevuta rilasciata dall istituto al cliente e la registrazione nel conto corrente di tale versamento per un importo inferiore, verificandosi anche in tal caso l'obiettiva diversita tra operazione reale e registrazione di essa nella contabilita della banca, divergenza che prescinde da indagini circa l'effettiva esistenza della rimessa e la legittimita della sua inclusione nel conto. A tal fine, a nulla rileva che l' istituto di credito contesti la divergenza contabile, deducendo che la registrazione del versamento per un importo minore deriva dall'impiego della differenza in un'operazione passiva che non e stata riportata nel conto, dato che anche in tal caso il conto non rispecchia le effettive operazioni che vi dovevano essere incluse. L'impugnativa ex art. 1832 cpv. Cod.civ. e concessa in relazione ai caratteri obiettivi delle partite errate, omesse o duplicate, con conseguente esclusione della Rilevanza giuridica della derivazione dolosa o colposa della registrazione della partita. L'estratto conto previsto dall'art. 1832, dalla cui recezione decorre il termine di decadenza per proporre le impugnazioni in detta norma indicate, deve riferirsi ad un conto che deve essere chiuso e deve, quindi, esprimere i risultati finali del rapporto. Ad esso, pertanto, non possono essere equiparate, ai fini della decorrenza del predetto termine, le comunicazioni semestrali trimestrali o mensili che le banche sogliono fare al cliente correntista. (Cfr. 186-59, 3480-56, 3624-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)