diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16348 del 04/08/2016 (Rv. 640858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Estinzione del rapporto per sopravvenuta inidoneità del lavoratore - "Una tantum" ex art. 40 del c.c.n.l. del 31 ottobre 1995 per le aziende municipalizzate di igiene urbana - Spettanza - Condizioni - Interpretazione.
Stato
decisa il 2016-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

In tema di estinzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità del lavoratore, l'art. 40 del c.c.n.l. del 31 ottobre 1995, delle aziende municipalizzate di igiene urbana, per cui il lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una somma "una tantum" in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione, si interpreta nel senso che l'indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l'accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il c.c.n.l. tra il caso in cui l'azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa e il caso in cui il lavoratore l'abbia rifiutata.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/10/1995 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)