Sez. L, Sentenza n. 9967 del 18/06/2012 (Rv. 622915 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Estinzione del rapporto per sopravvenuta inidoneità del lavoratore - "Una tantum" ex art. 40 del c.c.n.l. per le aziende municipalizzate di igiene urbana - Spettanza - Condizioni - Interpretazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di estinzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità del lavoratore, l'art. 40 del c.c.n.l. per le aziende municipalizzate di igiene urbana - per cui il lavoratore riconosciuto inidoneo alle mansioni di assunzione o di successiva assegnazione ha diritto ad una somma "una tantum" in caso di infruttuoso esperimento della procedura di riallocazione - deve essere interpretato nel senso che l'indennità compete in tutti i casi nei quali non sia stato raggiunto l'accordo per lo svolgimento di mansioni alternative, non distinguendo il contratto collettivo tra il caso in cui l'azienda non abbia offerto al lavoratore una mansione diversa e il caso in cui il lavoratore l'abbia rifiutata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)