Sez. 1, Sentenza n. 2879 del 25/03/1987 (Rv. 451996 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - "INSCIENTIA DECOCTIONIS" - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - OGGETTO - MANCANZA DI PROTESTI O DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI INDIVIDUALI A CARICO DELL'IMPRENDITORE POI FALLITO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - "INSCIENTIA DECOCTIONIS" - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - OGGETTO - MANCANZA DI PROTESTI O DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI INDIVIDUALI A CARICO DELL'IMPRENDITORE POI FALLITO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Al fine della dimostrazione della "inscientia decoctionis", in Sede di revocatoria fallimentare proposta ai sensi dell'art. 67 primo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, la circostanza che il fallito non abbia subito in precedenza protesti od azioni esecutive può assumere un valore meramente indiziario, tenuto conto che la suddetta dimostrazione richiede la ricorrenza di elementi, obiettivi ed esterni, idonei a giustificare, seconda parametri di ordinaria prudenza ed avvedutezza, l'ignoranza dell'insolvenza del debitore, mentre quella circostanza non è incompatibile con il fatto che l'insolvenza medesima si sia resa nota in base ad altri indici rivelatori, del tipo indicato. (V 4070/85, mass n 441595).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)