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Sez. 1, Sentenza n. 4070 del 08/07/1985 (Rv. 441595 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI E TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - "INSCIENTIA DECOTIONIS" - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - OGGETTO - MANCANZA DI PROTESTI O DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI INDIVIDUALI A CARICO DELL'IMPRENDITORE POI FALLITO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441595-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI E TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - "INSCIENTIA DECOTIONIS" - ONERE PROBATORIO DEL TERZO - OGGETTO - MANCANZA DI PROTESTI O DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI INDIVIDUALI A CARICO DELL'IMPRENDITORE POI FALLITO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

La prova della "inscientia decoctionis", che il terzo è tenuto a fornire al fine di sottrarsi alla revocatoria degli Atti previsti dall'art. 67 primo comma della legge fallimentare, pur investendo un fatto soggettivo di natura psichica, non si esaurisce nella dimostrazione di un mero stato d'animo, e può ritenersi raggiunta soltanto in presenza di circostanze esterne, concrete e specifiche, idonee ad indurre un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza in quel convincimento. Al fine indicato, pertanto, non è sufficiente la sola Mancanza di protesti o di procedimenti esecutivi individuali a carico dell'imprenditore poi fallito, trattandosi di circostanza di per sè non inconciliabile con la conoscenza dello stato d'insolvenza. (V 1043/83, mass n 425814; (V 2865/82, mass n 420752).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)