Sez. L, Sentenza n. 1562 del 10/03/1982 (Rv. 419379 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - DICHIARAZIONE DI ASSORBIMENTO CONSEGUENTE AL RIGETTO DEL RICORSO PRINCIPALE - PRESUPPOSTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO INCIDENTALE MEDESIMO - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO - DICHIARAZIONE DI ASSORBIMENTO CONSEGUENTE AL RIGETTO DEL RICORSO PRINCIPALE - PRESUPPOSTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO INCIDENTALE MEDESIMO - CONSEGUENZE.*
La dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che consegue all'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (condizionante), comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, presuppone l'ammissibilità di questa e la subordinazione dell'interesse ad impugnare del ricorrente incidentale alla riconosciuta fondatezza del ricorso principale. Se il ricorso incidentale è invece, a priori inammissibile, la subordinazione dell'interesse ad impugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale ad impedire alla Corte di Cassazione l'Esercizio del suo potere-dovere di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente da alcuna eccezione sollevata dalle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)