Sez. 2, Sentenza n. 8732 del 26/06/2001 (Rv. 547744 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO | Dichiarazione di assorbimento conseguente al rigetto del ricorso principale - Presupposto - Ammissibilità del ricorso incidentale medesimo - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO
Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo. Di vero, la dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato, che consegue all'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (condizionante), comporta pur sempre un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, implica l'ammissibilità di questa e la subordinazione dell'interesse ad impugnare del ricorrente incidentale alla riconosciuta fondatezza del ricorso principale. Se il ricorso incidentale è invece a priori inammissibile, la subordinazione dell'interesse ad impugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non vale ad impedire alla Corte di cassazione l'esercizio del suo potere - dovere di accertarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente da qualunque eccezione sollevata dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)