Sez. 4, Sentenza n. 37718 del 04/12/2002 Cc. (dep. 03/10/2003) Rv. 226267 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Previsione dell'art. 310 comma terzo cod. proc.pen. - Sua applicabilità anche nel caso in cui il tribunale della libertà disponga un aggravamento della misura cautelare già in corso di applicazione - Riconoscimento in sede di appello della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.c) cod. proc. pen., nel caso di una ordinanza emessa solo in relazione ad esigenze probatorie - Aggravamento della misura - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
La norma di cui all'art. 310 comma terzo cod. proc. pen., secondo cui l'esecuzione della misura cautelare disposta dal Tribunale della libertà - in accoglimento dell'impugnazione del P.M. - è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva, si applica anche alle decisioni che aggravano la misura restrittiva già in essere. Ne consegue che anche il caso in cui il tribunale, nell'esaminare i presupposti di un'ordinanza di applicazione della custodia in carcere, fondata sulle sole esigenze probatorie, ex art. 274, lett. a) cod. proc. pen., e pertanto limitata nella sua efficacia al termine finale ad esse collegato, abbia diversamente ravvisato anche la sussistenza delle altre esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.c) cod. proc. pen., soggette alla disciplina del più ampio termine di fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)