Sez. 6, Sentenza n. 37773 del 30/09/2010 Cc. (dep. 22/10/2010) Rv. 248595 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Aggravamento della misura disposto a seguito di appello del pubblico ministero - Sospensione dell'esecuzione fino alla definitività della decisione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'esecuzione del provvedimento con cui il Tribunale della Libertà, a seguito di appello proposto dal pubblico ministero, disponga l'aggravamento della misura cautelare rimane sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)