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Sez. L, Sentenza n. 1878 del 08/03/1990 (Rv. 465765 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - LAVORO EFFETTIVO EX ART. 3 DEL R.D.L. N. 692 DEL 1923 - TEMPO IMPIEGATO IN CASO DI MISSIONE PER RAGGIUNGERE LA LOCALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - COMPENSO AUTONOMO DALL'INDENNITÀ DI MISSIONE - SPETTANZA - INAMMISSIBILITÀ - PERSONALE DELLE AZIENDE AERONAUTICHE - ESTENSIONE - LIMITI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465765-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA E MISSIONE - LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - IN GENERE - LAVORO EFFETTIVO EX ART. 3 DEL R.D.L. N. 692 DEL 1923 - TEMPO IMPIEGATO IN CASO DI MISSIONE PER RAGGIUNGERE LA LOCALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - COMPENSO AUTONOMO DALL'INDENNITÀ DI MISSIONE - SPETTANZA - INAMMISSIBILITÀ - PERSONALE DELLE AZIENDE AERONAUTICHE - ESTENSIONE - LIMITI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

La disposizione dell'art. 3 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 - che definisce lavoro effettivo quello che richiede un'applicazione assidua e continuativa, escludendone le occupazioni richiedenti un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia - comporta che, in ipotesi di missione, il tempo impiegato per raggiungere la località di esecuzione della prestazione resti estraneo all'attività lavorativa vera e propria, con la conseguente impossibilità di essere qualificato come lavoro produttivo di un compenso autonomo dall'indennità di missione. L'applicazione di tale principio generale nello specifico settore del personale delle aziende aeronautiche non può peraltro prescindere dalla esigenza che in tale settore, al fine di stabilire se determinate attività richiedano o meno un'applicazione assidua e continuativa, occorra fare riferimento alla disciplina collettiva in relazione alle singole attività svolte dal personale, non potendosi aprioristicamente escludere dal lavoro effettivo il tempo impiegato da una determinata categoria di personale nello spostamento da una località all'altra. (nella specie, la suprema Corte, ha cassato l'impugnazione sentenza, la quale, con riguardo a tecnici di "controllo carico cargo", aveva escluso dall'ambito del lavoro effettivo, senza adeguato esame dei singoli compiti affidati a tali lavoratori, il tempo trascorso in viaggio e quello trascorso a terra prima delle operazioni di transito). (V 5745/85, mass n 442937).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)