Sez. L, Sentenza n. 5745 del 21/11/1985 (Rv. 442937 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENTE DIRITTO AD UN COMPENSO AUTONOMO PER LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE - INCLUSIONE NELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENTE DIRITTO AD UN COMPENSO AUTONOMO PER LAVORO STRAORDINARIO - ESCLUSIONE - INCLUSIONE NELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA - CONFIGURABILITÀ.*
Nel caso del lavoratore inviato in trasferta dal datore di lavoro, il tempo impiegato per raggiungere la località dove effettuare la sua prestazione resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro sì da esser qualificato come lavoro straordinario, a meno che lo spostamento da una località all'altra non rappresenti una modalità di espletamento della stessa prestazione lavorativa. Pertanto il tempo del viaggio non fa sorgere il diritto ad un compenso autonomo, ma è assorbito nell'indennità di trasferta, ossia nell'erogazione avente lo scopo non solo di rimborsare il lavoratore delle maggiori spese sostenute per il fatto di trasferirsi fuori Sede, ma anche di compensare quel disagio morale e materiale che è dato dalla fatica degli spostamenti. (V 3230/81, mass n 413807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)