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Sez. 4, Sentenza n. 1541 del 25/10/1994 Cc. (dep. 29/12/1994) Rv. 200001 - 01

Prove - Inutilizzabilità | Acquisizione del tabulato del traffico telefonico di una utenza cellulare - Motivazione del provvedimento - Necessità - Omessa motivazione - Inutilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200001-01

Prove - Inutilizzabilità

Il provvedimento con il quale il pubblico ministero dispone l'acquisizione da parte della polizia giudiziaria del tabulato di centrale relativo alla movimentazione del traffico telefonico di un telefono cellulare deve essere, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale dell'11 marzo 1993 n. 81, motivato, tuttavia l'omessa motivazione del provvedimento non determina inutilizzabilità del tabulato a fini probatori, poiché l'inutilizzabilità non consegue a qualunque violazione di norme che regolano l'atto processuale, ma soltanto a quelle che consistano in un divieto di acquisizione della prova e quelle per la cui violazione è espressamente comminata dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)