Sez. 4, Sentenza n. 20558 del 24/02/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231920 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Provvedimento di acquisizione di tabulati telefonici - Motivazione - Carenza - Conseguenze - Inutilizzabilità della prova - Esclusione - Nullità del provvedimento acquisitivo - Sussistenza.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE
In tema di tabulati concernenti il traffico telefonico effettuato mediante una determinata utenza, la carenza di motivazione del decreto acquisitivo adottato dal P.M. non comporta l'inutilizzabilità degli elementi raccolti, posto che tale sanzione non è prevista espressamente dalla legge e non si tratta di prova assunta in violazione di un divieto legale. Dalla violazione del dovere di motivazione deriva piuttosto, a mente dell'art. 125 cod. proc. pen., la nullità del provvedimento di acquisizione, la quale, non presentando carattere assoluto, deve essere dedotta prima della pronuncia della sentenza di primo grado. (Fattispecie antecedente alle disposizioni dell'art. 3 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, conv. dalla Legge 26 febbraio 2004, n. 45, concernente nuove regole per l'acquisizione di dati del traffico telefonico: in motivazione la Corte ha rilevato che neppure tale normativa comporta l'inutilizzabilità per le informazioni raccolte con provvedimento immotivato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST., Costituzione art. 15, Decreto Legge 24/12/2003 num. 354 art. 3 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 PENDENTE, Legge 26/02/2004 num. 45 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)