Sez. 2, Sentenza n. 9394 del 28/02/1978 Ud. (dep. 13/07/1978) Rv. 139691 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI - INDIZIATO DI REATO - ESISTENZA DI MERI SOSPETTI - INSUFFICIENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI - INDIZIATO DI REATO - ESISTENZA DI MERI SOSPETTI - INSUFFICIENZA.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge nel momento in cui vi sia una persona che abbia assunto la qualifica di indiziato di reato, qualifica che presuppone l'accertamento di elementi concreti di reita, quali non possono considerarsi dei semplici sospetti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)