Sez. 1, Sentenza n. 2508 del 04/12/1979 Ud. (dep. 20/02/1980) Rv. 144422 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria sorge soltanto quando siano acquisiti non semplici sospetti ma elementi concreti processualmente apprezzabili, in base ai quali possa essere attribuito ad un soggetto la qualita di imputato e di indiziato di un determinato reato. (Conf mass nn 139691, 139692 e 138698).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)