Sez. U - , Ordinanza n. 3887 del 08/02/2019 (Rv. 652496 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Immobili acquisiti al patrimonio comunale per effetto di scioglimento di ente comunale di assistenza (E.C.A.) - Delibera dispositiva delle vendita in favore degli affittuari dell'ente disciolto - Pretesa del privato del diritto all'acquisto - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di giurisdizione, con riferimento all'adozione da parte di un comune di una delibera che abbia disposto la vendita, in favore degli affittuari, degli immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito dello scioglimento di un ente comunale di assistenza (E.C.A.), la domanda del privato di accertamento giudiziale dell'obbligo dell'ente di stipulare la vendita in suo favore assumendo di essere stato a suo tempo affittuario di uno di tali immobili, ha ad oggetto una pretesa situazione di diritto soggettivo nascente dall'invocata deliberazione, non implicante esercizio di discrezionalità amministrativa, sicchè rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, cui è rimessa la verifica dell'effettiva esistenza di tale diritto.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1971 num. 1034 art. 23 bis lett. E, Legge 02/07/2010 num. 205 art. 4, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104, Cod. Proc. Civ. art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)