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Sez. U - , Ordinanza n. 10082 del 28/05/2020 (Rv. 657733 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dismissione di immobili pubblici - Cartolarizzazione in base al d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 2001 – Criterio di riparto della giurisdizione – Fattispecie in tema di aggiudicazione di immobile a seguito di asta pubblica.
Stato
decisa il 2020-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657733-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici - disciplinata dal d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001, è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1931, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia in cui la 'causa petendì della domanda attorea era il diritto soggettivo all'acquisizione della proprietà di un bene oggetto di asta pubblica, nonostante il ricorrente ne fosse stato dichiarato decaduto per non aver stipulato tempestivamente il definitivo all'esito dell'aggiudicazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Legge 06/11/1971 num. 1034 art. 23 bis, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)