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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 12/02/1981 (Rv. 411370 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA DELL'ESISTENZA DEL GIUDICATO INTERNO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411370-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI LEGITTIMITA DELL'ESISTENZA DEL GIUDICATO INTERNO - AMMISSIBILITA.*

Non sussiste preclusione a dedurre per la prima volta, in Sede di legittimita, l'esistenza del giudicato interno, in quanto in relazione a tale questione la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di interpretare direttamente sia la sentenza contenente le statuizioni suscettibili di passare in giudicato, sia ogni altro atto del procedimento, al fine di stabilire se relativamente a una determinata questione la funzione giurisdizionale si sia o non esaurita e se, quindi, sia rimasta preclusa la possibilita di una riproposizione e di un riesame della questione medesima. (Conf 4958/77, mass n 388564; (Conf 829/75, mass n 374203; (Conf 234/69, mass n 338194; (Conf 1533/66, mass n 323045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)