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Sez. 3, Sentenza n. 30699 del 21/11/2025 (Rv. 676912-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti del danneggiato - Revoca della prestazione inizialmente riconosciuta - Azione del danneggiato ex art. 2041 c.c. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676912-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

Il danneggiato che abbia ricevuto un assegno di invalidità successivamente revocato non è legittimato ad agire ex art. 2041 c.c., nei confronti dell'INPS, per la corresponsione della somma da quest'ultimo conseguita, in surrogazione ex art. 14 della l. n. 222 del 1984, in virtù di una transazione con la compagnia assicuratrice del responsabile, essendo quest'ultima l'unico soggetto ad aver subito un depauperamento privo di idonea causa giustificativa, in conseguenza del ristoro di un pregiudizio rivelatosi inesistente.

Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14, Cod. Civ. art. 1916 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)