Sez. 3, Sentenza n. 24806 del 24/11/2005 (Rv. 585576 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Successione a titolo particolare - Condizioni - Comunicazione al terzo - Natura - Atto ricettizio - Effetti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
La surrogazione prevista dall'art. 1916 cod. civ. concreta una forma di successione a titolo particolare dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno, che non si verifica automaticamente con il pagamento dell'indennità, ma richiede una comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile di aver pagato e di volersi surrogare all'indennizzato, la quale - in applicazione del principio generale di cui all'art. 1335 cod. civ. - si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario; tale comunicazione (che può essere contenuta nell'atto che contiene la domanda di surroga o essere implicita nel fatto stesso di proporla) produce il duplice effetto di far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore, al quale non sono opponibili i pagamenti eseguiti all'assicurato in epoca successiva alla comunicazione, e di interrompere la prescrizione nonostante l'inerzia dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)