Sez. 4, Sentenza n. 42680 del 24/05/2007 Cc. (dep. 20/11/2007) Rv. 238297 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Decreto di rinvio a giudizio - Annullamento - Erroneità - Abnormità - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
In tema di procedimento di competenza del giudice di pace, non è abnorme il provvedimento che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza dell'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, e ciò anche nell'ipotesi in cui pacificamente risulti l'erroneità del provvedimento stesso per aver l'imputato già provveduto alla nomina del difensore di fiducia, posto che l'annullamento, per quanto errato, non determina una stasi irreversibile del procedimento né si pone al di fuori dell'ordinamento, trovando esso fondamento nel potere attribuito al giudice di decidere le questioni preliminari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)