Sez. 2, Ordinanza n. 29595 del 22/03/2006 Cc. (dep. 04/09/2006) Rv. 234966 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Ordine di formulazione dell'imputazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione - Abnormità - Esclusione - Legittimità - Sussistenza.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Nel procedimento davanti al giudice di pace, anche nel caso di ordine di formulazione dell'imputazione, compete al pubblico ministero l'autorizzazione alla polizia giudiziaria per la citazione in giudizio dell'imputato, sicché non è abnorme, perché legittimo, il provvedimento del giudice di pace di restituzione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)