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Sez. 2, Ordinanza n. 29595 del 22/03/2006 Cc. (dep. 04/09/2006) Rv. 234966 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Ordine di formulazione dell'imputazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione - Abnormità - Esclusione - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234966-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, anche nel caso di ordine di formulazione dell'imputazione, compete al pubblico ministero l'autorizzazione alla polizia giudiziaria per la citazione in giudizio dell'imputato, sicché non è abnorme, perché legittimo, il provvedimento del giudice di pace di restituzione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)