Sez. 3, Sentenza n. 11716 del 29/01/2001 Ud. (dep. 26/03/2001) Rv. 221202 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Edificazione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Autorizzazione da parte dell'autorità di tutela - Necessità - Natura giuridica e condizione di efficacia della concessione edilizia - Fondamento.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In materia urbanistica, in applicazione del disposto di cui all'art. 25 del R. D. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali), in vigore sino alla emanazione del regolamento previsto dall'art. 161 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, la edificazione in zone alle quali sia stato imposto il vincolo paesaggistico è subordinata alla autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e tale provvedimento si configura come condizione di efficacia della concessione edilizia, con la conseguenza che sino a quando tale autorizzazione non sia intervenuta è preclusa la materiale esecuzione dei lavori assentiti dal Comune sotto il profilo edilizio-urbanistico, e la concessione eventualmente rilasciata deve essere considerata inefficace ed improduttiva di effetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 161, Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST., Regio Decr. 03/06/1940 num. 1357 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)