Sez. 3, Sentenza n. 32200 del 28/06/2007 Cc. (dep. 07/08/2007) Rv. 237130 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Autorizzazione paesaggistica - Art. 16 del R.D. n. 1357 del 1940 - Termine di validità quinquennale - Momento di decorrenza - Individuazione.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di protezione delle bellezze naturali, il termine di validità quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 16 R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), tuttora applicabile in base al disposto dell'art. 158 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che la modifica della disciplina normativa conseguente all'abrogazione dell'art. 151, comma quarto, D.Lgs. n. 490 del 1999, oggi sostituito dall'art. 146, commi settimo ed ottavo, D.Lgs. n. 42 del 2004, conferma l'esclusiva rilevanza della data di rilascio ai fini della decorrenza del predetto termine).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/06/1940 num. 1357 art. 16, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 151 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)