Sez. 5, Sentenza n. 6594 del 12/03/2008 (Rv. 602744 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Rapporti con le sanzioni penali - Art. 19 del d.lgs. n. 74 del 2000 - Principio di specialità - Applicabilità nei rapporti tra l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e la dichiarazione fraudolenta - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il principio di specialità introdotto dall'art. 19 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 riguarda esclusivamente i fatti previsti dal titolo II del medesimo decreto: esso, pertanto, non si applica nei rapporti tra le fattispecie previste rispettivamente dal n. 4) (dichiarazione fraudolenta attuata con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) e dal n. 5) (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, trattandosi di ipotesi delittuose autonome e distinte tra loro, caratterizzate da disomogeneità strutturale e non necessariamente consequenziali, la prima soltanto delle quali è stata inclusa nell'art. 2 del d.lgs. n. 74 cit..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19 com. 1, Decreto Legge 10/07/1982 num. 428 art. 4, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)