Sez. 5, Sentenza n. 309 del 11/01/2006 (Rv. 586261 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio di specialità ex art. 19, primo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000 - Portata - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni finanziarie, l'applicazione del principio di specialità di cui all'art. 19, primo comma, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (per il quale "quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale") suppone la identità del "fatto" punito "da una delle disposizioni del titolo II" (precisamente dedicato ai "delitti") con quello punito con una "sanzione amministrativa". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata in quanto il ricorrente non aveva indicato in ricorso quali fossero i fatti materiali oggetto di processo penale conclusosi con patteggiamento, non consentendo di riscontrare la identità dei fatti penalmente rimarchevoli con quelli afferenti il processo tributario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 19 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)