Sez. U, Sentenza n. 3404 del 20/10/1975 (Rv. 377560 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO IL PRIVATO PER L'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ATTI DI IMMISSIONE NEL POSSESSO DI UN BENE DEMANIALE AD OPERA DI UNA UNIVERSITA AGRARIA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA PARTE DEL PRECEDENTE POSSESSORE NEI CONFRONTI DEL NUOVO UTENTE - IMPROPONIBILITA.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO IL PRIVATO PER L'ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ATTI DI IMMISSIONE NEL POSSESSO DI UN BENE DEMANIALE AD OPERA DI UNA UNIVERSITA AGRARIA - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA PARTE DEL PRECEDENTE POSSESSORE NEI CONFRONTI DEL NUOVO UTENTE - IMPROPONIBILITA.*
All'atto amministrativo va riconosciuta una tutela oggettiva nel senso che esso, quand'anche non sia eseguito da organi della pubblica amministrazione ma da un privato da essa autorizzato, rappresenta pur sempre un atto pubblico, insuscettibile di essere annullato o revocato dal giudice ordinario. Pertanto, l'atto, con cui un'universita agraria, che e un ente pubblico, immette nel possesso di un bene demaniale l'utente concessionario del bene stesso, puo essere eseguito dall'utente medesimo senza che nei suoi confronti il precedente possessore possa esercitare l'Azione di reintegrazione, stante il principio di improponibilita delle azioni possessorie verso la pubblica amministrazione. (Conf 3520/71, mass n 355175).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)