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Sez. U, Sentenza n. 3520 del 04/12/1971 (Rv. 355175 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO LA PA - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355175-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRO LA PA - CONTRO IL PRIVATO CHE HA AGITO IN ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA.*

Ai sensi dell'art 4 della legge 20 marzo 1865, n 2248 all e, sono improponibili le azioni possessorie e quelle di nunciazione nei confronti sia della pubblica amministrazione, sia dei privati che abbiano agito nell'ambito di un potere conferito dall' amministrazione medesima, in quanto il provvedimento del giudice ordinario che disponesse il ripristino dell'anteriore stato di fatto, o la sospensione dell'opera intrapresa, verrebbe ad incidere nella sfera di Esercizio dei poteri amministrativi. (V 2375'70, mass n 348594; 1558'70, mass n 347429; 3606'68, mass n (336856; 904'67, mass n 327101).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)