Sez. 2, Ordinanza n. 29661 del 19/11/2024 (Rv. 673141-01)
DONAZIONE - OGGETTO - IN GENERE | Donazione di cosa altrui - Nullità - Difetto di causa - Fondamento - Mancanza di depauperamento del donante e conseguente difetto di animus donandi.
DONAZIONE - OGGETTO - IN GENERE
La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio.
Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 771, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)