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Sez. U, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016 (Rv. 638985 - 01)

DONAZIONE - OGGETTO - IN GENERE | Donazione di cosa altrui - Donazione di quota di bene ereditario indiviso - Nullità - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638985-01

DONAZIONE - OGGETTO - IN GENERE

La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante; tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 771, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1478

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)