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Sez. 3, Sentenza n. 7463 del 13/12/1986 (Rv. 449507 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DELL'ABITAZIONE - VENDITA DELL'IMMOBILE - ESERCIZIO DEL RISCATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - PAGAMENTO DEL PREZZO - OBBLIGO - DECORRENZA - MANCATA OPPOSIZIONE DEL RETRATTATO - DIVERSITÀ DI SITUAZIONI - COMUNICAZIONE DI DICHIARAZIONE DI NON OPPOSIZIONE AL RISCATTO ANTERIORE ALLA PRIMA UDIENZA DEL GIUDIZIO - MANCANZA DI DETTA COMUNICAZIONE E DELLA OPPOSIZIONE DEL RETRATTATO ALLA PRIMA UDIENZA - CONDOTTA NEGATIVA - FORME - DECORRENZA DEL PERIODO DI TRE MESI PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DALLA PRIMA UDIENZA - MANIFESTAZIONE POSITIVA DI ADESIONE AL RISCATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449507-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DELL'ABITAZIONE - VENDITA DELL'IMMOBILE - ESERCIZIO DEL RISCATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - PAGAMENTO DEL PREZZO - OBBLIGO - DECORRENZA - MANCATA OPPOSIZIONE DEL RETRATTATO - DIVERSITÀ DI SITUAZIONI - COMUNICAZIONE DI DICHIARAZIONE DI NON OPPOSIZIONE AL RISCATTO ANTERIORE ALLA PRIMA UDIENZA DEL GIUDIZIO - MANCANZA DI DETTA COMUNICAZIONE E DELLA OPPOSIZIONE DEL RETRATTATO ALLA PRIMA UDIENZA - CONDOTTA NEGATIVA - FORME - DECORRENZA DEL PERIODO DI TRE MESI PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DALLA PRIMA UDIENZA - MANIFESTAZIONE POSITIVA DI ADESIONE AL RISCATTO - IRRILEVANZA.*

Per stabilire il dies a quo del pagamento del prezzo da effettuarsi da parte del conduttore, prelazionario pretermesso, che propone Azione di riscatto nei confronti dell'acquirente dell'immobile urbano da lui condotto in locazione, il secondo comma dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978 prevede in caso di non opposizione del retratto due situazioni distinte, consistente l'una nella comunicazione con cui l'acquirente dichiari - anteriormente alla prima udienza del giudizio di riscatto - di non opporsi al riscatto, ponendo così in essere un comportamento positivo; e consistente, l'altra, nella Mancanza di una siffatta comunicazione e nella non opposizione del retrattato alla prima udienza, alla quale il giudizio sia pervenuto. In questa seconda ipotesi è richiesta una condotta esclusivamente negativa che può attuarsi anche con la mancata comparizione alla prima udienza, oltre che con la Costituzione senza una esplicita presa di posizione contro la pretesa del retraente. Consegue che, in siffatta ipotesi, il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo decorre dalla suddetta prima udienza, ancorché non vi sia stata una manifestazione positiva di adesione al riscatto.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)