Sez. 3, Sentenza n. 6465 del 17/07/1996 (Rv. 498607 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - VERSAMENTO DEL PREZZO | "Dies a quo" - Determinazione - Criteri.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - VERSAMENTO DEL PREZZO
Per stabilire il "dies a quo" del pagamento del prezzo da effettuarsi da parte del conduttore, prelazionando pretermesso, che propone azione di riscatto nei confronti dell'acquirente dell'immobile urbano da lui condotto in locazione, il secondo comma dell'art. 39 della legge n. 392/78, prevede, in caso di non opposizione del retrattato, due situazioni distinte, consistente l'una nella comunicazione con cui l'acquirente dichiari - anteriormente alla prima udienza del giudizio di riscatto - di non opporsi al riscatto, ponendo cosi in essere un comportamento positivo; e consistente, l'altra nella mancanza di una siffatta comunicazione e nella non opposizione del retrattato alla prima udienza, alla quale il giudizio sia pervenuto. In questa seconda ipotesi è richiesta una condotta esclusivamente negativa, che può attuarsi anche con la mancata comparizione alla prima udienza, oltre che con la costituzione senza una esplicita presa di posizione contro la pretesa del retraente. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo decorre dalla suddetta prima udienza, ancorché non vi sia stata una manifestazione positiva di adesione al riscatto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)