Sez. 3, Ordinanza n. 26293 del 08/10/2024 (Rv. 672631-01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Vendita di pacchetto turistico "tutto compreso" - Responsabilità dell'organizzatore o venditore - Fatto dei terzi prestatori di servizi - Sussistenza - Azione di rivalsa - Esperibilità - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
L'organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal turista-consumatore, anche quando la responsabilità è ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria prestazione professionale, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del venditore del pacchetto turistico per il decesso di un viaggiatore, avvenuto a causa del ribaltamento del mezzo, determinato dall'eccesso di velocità del conducente, affermando che l'escursione, seppure rimessa alla scelta discrezionale del singolo viaggiatore, era ricompresa nel programma proposto).
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2236, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 83 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 93 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)