Sez. 3 - , Sentenza n. 17724 del 06/07/2018 (Rv. 650180 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Pacchetto turistico - Responsabilità dell'organizzatore o venditore - Fatto dei terzi prestatori di servizi - Sussistenza - Azione di rivalsa - Esperibilità - Fattispecie.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
L'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal vettore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 111 art. 14 com. 2, Direttive del Consiglio CEE 13/06/1990 num. 314, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206, Cod. Civ. art. 1228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)