Sez. 1 - , Sentenza n. 272 del 10/01/2017 (Rv. 643156 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ
L’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, quando siano sorretti da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con la quale l’appaltatore di un’opera pubblica argomentava la propria carenza di responsabilità per il concorso di colpa dell’ente appaltante, anche in ragione di una sentenza della Corte dei conti che aveva condannato per danno erariale progettista e direttore dei lavori e di cui il giudice di merito aveva, in ogni caso, tenuto conto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)