Sez. 3 - , Sentenza n. 11258 del 10/05/2018 (Rv. 648643 - 02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Verifica del fatto colposo del creditore – Accertamento giudice di merito – Necessità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della corrispondente allegazione, aveva omesso di verificare se vi fosse stata un'inerzia colposa, da parte della cessionaria di una quota di pensione privata, nel richiedere all'INPS le opportune informazioni circa l'eventuale sussistenza di cause estintive del debito previdenziale, e se tale inerzia avesse avuto concreta incidenza sul danno patito dalla cessionaria in conseguenza della maturazione del termine prescrizionale dei crediti nascenti dalla polizza assicurativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)